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FRATELLI D'ITALIA
Versi di Goffredo Mameli, musica di Michele
Novaro
Il
2 giugno 1946 in seguito ad un referendum popolare, cadde in Italia la
Monarchia e si istituì la Repubblica, che elaborò una nuova Carta
costituzionale, in sostituzione del vecchio Statuto dato da Carlo Alberto nel
1848. L'inno nazionale della Repubblica è oggi "Fratelli d'Italia"
che, musicato da Michele Novaro e cantato per la prima volta a Genova la sera
del 9 settembre 1847, divenne presto popolarissimo e fu l'emblema della
libertà nazionale.
della Redazione
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Testo:
Fratelli d'Italia,
l'Italia s'è desta;
dell'elmo di Scipio (1)
s'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria (2)?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò (3).
Stringiamoci a coorte (4)
siam pronti alla morte:
Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
calpesti e derisi (5),
perchè non siam popolo,
perchè siam divisi.
Raccolgaci un'unica
bandiera, una speme;
di fonderci insieme
gia l'ora sonò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte:
Italia chiamò.
Uniamoci! Amiamoci!
L'unione e l'amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincerci può?
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Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte:
Italia chiamò.
Dall'Alpe a Sicilia
dovunque è Legnano (6)
ogn'uom è Ferruccio (7)
ha il core e la mano,
i bimbi d'Italia
si chiaman Balilla (8),
il suon d'ogni squilla
i Vespri sonò (9).
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte:
Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
le spade vendute (10):
già l'aquila d'Austria
le penne ha perdute (11):
il sangue d'Italia
e il sangue Polacco
bevè col Cosacco
ma il cor le bruciò (12).
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
Italia chiamò.
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Note:
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1) Scipione detto l'Africano perchè vinse i cartaginesi.
2)
personificata nell'antica dea alata della mitologia.
3) la
Vittoria porga la sua chioma all'Italia, perchè possa afferrarla e tenerla
stretta a sè, dal momento che Dio vuole che essa resti sempre con Roma e
con l'Italia.
4)
propriamente la coorte era la decima parte di una legione romana; qui sta
nel senso di battaglioni, di schiere compatte.
5) calpestati
e derisi dallo straniero.
6) ogni
paese sia come Legnano dove, nel 1176, la Lega Lombarda vinse e cacciò
Federico Barbarossa.
7)
Francesco Ferrucci morì nel 1530 difendendo Firenze contro Carlo V.
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8) monello di Genova, che nel 1746 diede inizio alla rivolta
contro l'Austria.
9) nei
Vespri Siciliani del 1282, a Palermo il popolo insorse e cacciò gli
Angioini dalla Sicilia. Oggi ogni campana chiama alla riscossa gli italiani
con lo stesso suono col quale le campane dei "Vespri" chiamarono
i palermitani alal rivolta per la libertà.
10) le
spade dei soldati mercenari, cioè che combattono perchè retribuiti e non
per amor di patria, sono come giunchi, cioè deboli, facili ad essere
piegate e vinte.
11)
l'aquila con due teste dello stemma austriaco ha perso la sua prepotenza.
12)
l'aquila austriaca bevve, insieme con gli alleati cosacchi russi, il sangue
degli italiani e dei polacchi oppressi e poi ribellatisi, ma questo sangue
minò la sua potenza.
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COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista
la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre
1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale
della Costituzione;
Promulga
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art.
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art.
3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art.
4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art.
5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art.
11.
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art.
12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE
I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO
I - RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La
libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di
ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il
domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art.
15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.
18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art.
19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art.
20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e
ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art.
22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Art.
24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici.
Art.
27.
La
responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art.
28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II - RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art.
30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art.
32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art.
33.
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame
di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO
III - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art.
36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
Art.
40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Art.
42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A
fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art.
44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
Art.
47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO
IV - RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art.
50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo
posto di lavoro.
Art.
52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art.
53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO
I - IL PARLAMENTO
Sezione
I - Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art.
57.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art.
58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art.
62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art. 65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art.
69.
I
membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti
Art.
78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art.
79.
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
Art.
80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art.
81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO
II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art.
88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
- IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art.
94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art.
95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
Sezione
II - La Pubblica Amministrazione.
Art.
97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art.
98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione
III - Gli organi ausiliari.
Art.
99.
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art.
100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge
assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
TITOLO
IV - LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art.
101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
Art.
102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art.
103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art.
104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i
componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art.
105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art.
106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art.
109.
L'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Art.
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art.
112.
Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art.
113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO
V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art.
114.
La
Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art.
115.
Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo
i principi fissati nella Costituzione.
Art.
116.
Alla
Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art.
117.
La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere
e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e
biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi
costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art.
118.
Spettano
alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalla leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art.
119.
Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi
determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha
un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Art.
120.
La
Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra
le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
Art.
121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
Art.
122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art.
123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
Art.
124.
Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
Art.
125.
Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art.
126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art.
127.
Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni
dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo
della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la
Corte decide di chi sia la competenza.
Art.
128.
Le
Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art.
129.
Le
Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.
Art.
130.
Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.
Art.
131.
Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia;
Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art.
132.
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art.
133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO
VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale.
Art.
134.
La
Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art.
135.
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e
non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art.
136.
Quando
la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali
Art.
137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art.
138.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art.
139.
La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato
esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la
pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V
La disposizione
dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua
le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino
a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII
I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima
del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e
al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto:
il Guardasigilli GRASSI
La Redazione
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Scrivici in redazione.
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